Regio decreto 17 agosto 1907, n. 351 Art. 3
Le lezioni sono serali e festive. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio. La scuola ha un corso preparatorio della durata di un anno ed un corso normale di due anni. Essa e' divisa in tre sezioni: 1ª per i falegnami ed ebanisti; 2ª per fabbri meccanici; 3ª per scalpellini e muratori. L'insegnamento comprende le seguenti materie: geometria elementare - disegno geometrico, ornamentale, architettonico e di macchine - elementi di prospettiva - modellazione. Alla scuola e' annesso un corso speciale per operai adulti. Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.