Regio decreto 17 agosto 1907, n. 351 Art. 4
Possono essere ammessi alla scuola i giovani che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturita'. Per l'ammissione al corso speciale degli operai adulti occorre soltanto dar prova di capacita' e di moralita'. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.