Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 6
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto l'undicesimo anno di eta' ed hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola egual grado e natura dipendente dal Ministero.