Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 7
A coloro che, avendo frequentato regolarmente il corso della scuola hanno superato l'esame finale, sara' rilasciato un diploma di licenza comprovante gli studi fatti e il profitto conseguito.
A coloro che, avendo frequentato regolarmente il corso della scuola hanno superato l'esame finale, sara' rilasciato un diploma di licenza comprovante gli studi fatti e il profitto conseguito.