Regio decreto 4 marzo 1909, n. 73 Art. 4
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto il 12° anno di eta' e sono stati prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto il 12° anno di eta' e sono stati prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.