Regio decreto 4 marzo 1909, n. 73 Art. 5
Agli alunni che, dopo aver compiuto il corso della scuola, superano l'esame di licenza, e' rilasciato un diploma comprovante gli studi fatti ed il profitto conseguito.
Agli alunni che, dopo aver compiuto il corso della scuola, superano l'esame di licenza, e' rilasciato un diploma comprovante gli studi fatti ed il profitto conseguito.