Regio decreto 8 luglio 1909, n. 348 Art. 16
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.