Regio decreto 8 luglio 1909, n. 348 Art. 17
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilauza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi delle alunne e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.