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Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 · Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 — Che sostituisce le disposizioni contenute in vari articoli del regolamento sulla sanita' marittima. (010U0573)

Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 33 (1° comma), 36, del regolamento sulla sanita' marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successivamente modificate cogli articoli 21, 22, 23, 25 (1° comma) e 28 (1° comma), del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri (approvato con i Regi decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454 ), sono sostituite le seguenti: «Art. 28. - Nessuno puo' imbarcare come medico di bordo, se non sia fornito della autorizzazione a viaggiare con tale qualifica. L'autorizzazione e' concessa dal Ministero dell'interno ai medici, i quali abbiano sostenuto con successo gli speciali esami di idoneita', che saranno annualmente indetti, in apposita sessione, a cura del Ministero stesso». «Art. 29. - Per l'ammissione agli esami anzidetti gli aspiranti all'autorizzazione per medico di bordo dovranno presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono: 1° atto di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana; 3° diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito, da non meno di due anni compiuti, in una Universita' del Regno; 4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi; 5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi; 6° certificato di sana e robusta costituzione di data recente. Potranno presentarsi altresi' titoli di studio e di servizio, e pubblicazioni scientifiche». «Art. 30. - Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggono una sufficiente coltura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilita' nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia. Con decreto del Ministero dell'interno saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalita' relative alla procedura degli esami». «Art. 31. - I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'interno. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovra' essere depositata nelle prefetture delle provincie marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e non verra' data immediata comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori». «Art. 33 (1° comma). - I medici di bordo debbono prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Essi hanno, inoltre, qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo, per la tutela dell'igiene e sanita' a bordo durante l'intiera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione; fatta eccezione poi piroscafi sui quali sia imbarcato anche un medico governativo in qualita' di R. commissario, al quale spettera' la qualifica di ufficiale sanitario per la durata del viaggio, cui egli sia addetto come funzionario del Governo». «Art. 36. - I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio dello pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinali: a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno; b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con concillazione dall'elenco dei medici autorizzati. Tali misure saranno applicate con decreto del ministro dell'interno, dopo che l'interessato sara' stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe. Quando la gravita' dei fatti lo richieda, potra' tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento».