Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 Art. 2
All'art. 87 del regolamento sulla sanita' marittima approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 , aggiunto il seguente comma: «Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno».
Verweist auf
- Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 Art. 87