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Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 · Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 — Che sostituisce le disposizioni contenute in vari articoli del regolamento sulla sanita' marittima. (010U0573)

Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'art. 87 del regolamento sulla sanita' marittima approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 , aggiunto il seguente comma: «Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno».