Regio decreto 1 agosto 1910, n. 466 Art. 2
Al mantenimento della predetta R. scuola concorrono: il Ministero di Agricoltura, industria e commercio con annue L. 5000; la provincia di Sassari con L. 1500; il comune di Sassari con L. 1500; Il Comune predetto inoltre fornisce il locale della scuola e delle officine, provvede al suo mantenimento, all'illuminazione ed al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua potabile.