Regio decreto 1 agosto 1910, n. 466 Art. 3
La scuola ha tre sezioni: una per la lavorazione del legno, una per la lavorazione dei metalli ed una per la lavorazione della pietra, dei cementi, ecc. Le sezioni cominceranno a funzionare gradatamente a misura delle disponibilita' del bilancio e dei bisogni delle industrie cittadine. Altre sezioni potranno essere istituite in seguito, di accordo con gli enti locali, con decreto Ministeriale.