Regio decreto 29 settembre 1910, n. 516 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Citta' della Piove paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 10,510,89 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 1500, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico e ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.