Regio decreto 29 settembre 1910, n. 516 Art. 3
Il fondo stanziato al cap. 87 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sara' diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910 in ragione di annue L. 666,66 somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Citta' della Pieve nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata. Dal 1° ottobre 1910 il comune di Citta' della Pieve cessera' di godere dell'annuo assegno di L. 5000 che sara' pure radiato dal bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione.