Regio decreto 29 settembre 1910, n. 524 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Chiavenna paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 13,677.55 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 2800 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.