Regio decreto 29 settembre 1910, n. 524 Art. 3
Il fondo stanziato al capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sara', diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910 in ragione di annue L. 1200, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Chiavenna nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata.