Regio decreto 29 settembre 1910, n. 528 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Schio paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 11,084.40 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 3000, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli obblighi assunti con la convenzione.