Regio decreto 29 settembre 1910, n. 528 Art. 3
Il fondo stanziato al capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sara' diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910, in ragione di annue L. 1200, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Schio nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata.