Regio decreto 1 agosto 1913, n. 1002 Art. 1
((La Commissione per l'esame delle proposte per l'avanzamento ad anzianita' degli ufficiali della R. guardia di finanza e' composta del comandante generale, o in sua vece del comandante in II, e di due generali comandanti di gruppo. Per le promozioni da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti e' fatta con decreto del Ministro delle finanze)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1762 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il conferimento dei posti di cui al precedente articolo 2 sara' deferito inappellabilmente alla Commissione centrale d'avanzamento istituita col R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002 ; alla quale saranno aggiunti due altri componenti scelti dal ministro delle finanze tra i colonnelli del corpo o i funzionari superiori dell'Amministrazione finanziaria".