Regio decreto 1 agosto 1913, n. 1002 Art. 2
((Per le promozioni da conferirsi per merito eccezionale e per quelle ai gradi di generale e di colonnello, la Commissione sara' composta del comandante generale e dei generali del Corpo. La Commissione anzidetta s'intendera' regolarmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo ove abbia riportato piu' di un voto contrario. Le proposte di avanzamento nei vari gradi di ufficiale sono compilate dalla autorita' dalla quale gli ufficiali dipendono immediatamente. Le autorita' superiori nel darvi corso esprimono il loro giudizio in merito)) .