Regio decreto 1 agosto 1913, n. 1002 Art. 4
L'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento sia a scelta che per anzianita' nei gradi di sottufficiale ((e di appuntato)) e' deferito ad una Commissione centrale composta di un colonnello e di due tenenti colonnelli o maggiori. Alla stessa Commissione e' deferito anche il giudizio sugli esami d'avanzamento ai gradi di ((maresciallo maggiore)) e di sottobrigadiere. Le norme e i programmi per gli esami sono stabiliti con decreto Ministeriale.