Regio decreto 1 agosto 1913, n. 1002 Art. 5
I quadri d'avanzamento degli ufficiali sono approvati e resi esecutivi mediante determinazione del ministro delle finanze, quelli pei sottufficiali ((e per gli appuntati)) con ordine del comandante generale del corpo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 1 agosto 1913. VITTORIO EMANUELE. FACTA. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.