Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 10
Le Direzioni di artiglieria di armamenti eserciscono quelle officine che interessano la produzione e la riparazione delle armi o del munizionamento e i servizi di armamento e di porto, nonche' l'officina elettrica di cui al precedente art. 2. A Spezia le officine relative al munizionamento ed alle armi subacquee sono esercite dalla Direzione delle torpedini e del munizionamento. Le officine porto, per quanto riguarda i lavori, dipendono dalla Direzione generale dell'arsenale. Alla lavorazione generica dei metalli e del legno, e alle relative sistemazioni che interessano servizi di competenza della Direzione di artiglieria, debbono provvedere le officine della Direzione costruzioni navali, comprese quelle eventualmente esercite dal reparto macchine. Presso la Direzione di artiglieria ed armamenti puo' essere istituita una officina mista provvista di modesti mezzi di lavoro per le piccole lavorazioni generiche dei metalli e del legno occorrenti in modo continuativo a detta Direzione, allo scopo di evitare eccessive richieste alle officine summenzionate e ritardi nella esecuzione dei lavori minuti. Le officine esercite dalla Direzione costruzioni ed eventualmente dal reparto macchine provvedono a tutti i lavori di rispettiva competenza, compresi quelli occorrenti alla Direzione di artiglieria ed armamenti. Eventualmente dette officine, ed anche quelle delle Direzioni di artiglieria ed armamenti, provvederanno pure a lavori occorrenti alle Direzioni di commissariato o ad altri Enti della marina, purche' siano autorizzati dalle competenti Direzioni generali o Ispettorati del Ministero: questi provvederanno per il ricupero delle relative spese a carico dei capitoli che devono sopportarle. Pero' essendo unica l'amministrazione delle officine esercite dalla Direzione costruzioni e dal reparto macchine, i lavori reciprocamente necessari si effettueranno in seguito ad intese dirette tra il direttore ed il capo del reparto ed anche fra gli ufficiali dirigenti; salvo casi di speciale importanza, tali intese saranno svolte verbalmente. Per gli altri Enti si provvedera' con regolari richieste di lavoro. Quando occorra, deliberera' al riguardo il direttore generale dell'arsenale. Negli arsenali di Spezia e di Taranto potra' essere istituita una officina mista per l'esecuzione di lavori e riparazioni di limitata entita' al naviglio e specialmente al naviglio minore. Con decreto Ministeriale saranno determinate le norme per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'officina stessa, in base al criterio di ottenere la massima rapidita' e semplicita' di esercizio, di amministrazione e di contabilita'.