Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 11
Negli arsenali di Spezia e di Taranto sono istituiti i seguenti magazzini:
1. Il magazzino direzionale per ciascuna Direzione dei lavori. Provvede i materiali occorrenti ai lavori di competenza della rispettiva Direzione, e le dotazioni di manufatti per i ricambi occorrenti al naviglio ed agli Enti a terra di competenza della rispettiva Direzione.
2. Depositi di combustibili e magazzino consumi occorrenti pel funzionamento degli apparati motori e macchinari in genere a bordo e a terra.
3. Magazzino pezzi di rispetto degli apparati motori e delle dotazioni di riserva per le riparazioni di essi. Ai magazzini di cui ai comma 2 e 3 sovraintendono ufficiali macchinisti del reparto macchine, per il servizio tecnico e di distribuzione. I magazzini stessi sono amministrati dall'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali. Presso la Direzione di commissariato militare marittimo di Spezia e di Taranto e' istituito il magazzino consumi di carattere generale per le R navi e gli Enti a terra, materie tessili, dotazioni di mensa e materiale di casermaggio. La gestione del magazzino sovramenzionato e' affidata ad un gestore, anche militare, secondo risulti piu' conveniente, col necessario numero di fiduciari e di personale di fatica, ed e' soggetta (escluso il materiale di casermaggio) alle norme contabili vigenti per i magazzini dei Regi arsenali.