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Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 · Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 — Che apporta modificazioni all'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Spezia e di Taranto nonche' delle Direzioni di commissariato militare marittimo che ivi hanno sede. (020U1127)

Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Con determinazione Ministeriale sara' stabilito quali materiali occorrenti ai vari magazzini debbono essere acquistati per cura della Direzione delle costruzioni, oppure della Direzione di artiglieria, oppure della Direzione di commissariato, nella intesa che l'Ente acquirente provvedera' i materiali agli altri Enti, cosi' da evitare in modo assoluto che per lo stesso materiale siano fatti acquisti da Enti diversi. Gli acquisti che ciascuna Direzione dovra' eseguire per conto delle altre debbono essere fatti distintamente, in modo da impegnare i fondi stabiliti per ciascun servizio. In ogni contratto quindi dovra' stabilirsi il quantitativo complessivo, indicando poi le singole quantita' che debbono essere consegnate ai singoli magazzini. La Direzione delle torpedini e del munizionamento di Spezia provvedera' direttamente all'acquisto dei materiali occorrenti alle sue speciali lavorazioni, e ne provvedera' - quando del caso - le sottodirezioni o sezioni munizionamento degli altri arsenali, nonche' le sezioni armi subacquee per quanto riguarda il servizio delle stesse.