Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 3
In ciascun arsenale deve esservi una sola officina elettricisti dipendente dalla Direzione di artiglieria ed armamenti, per la riparazione di tutto il materiale elettrico e relativi impianti a terra e a bordo. Pero' ai lavori di manutenzione e di piccole consuetudinarie riparazioni alle linee ed apparecchi utenti del R. arsenale di propria competenza provvede direttamente la Direzione delle costruzioni navali, avvalendosi dei mezzi e del personale assegnato alla officina «Forza e Luce». Parimente in ciascun arsenale deve esservi un solo laboratorio fisico- elettrico dipendente dalla Direzione di artiglieria ed armamenti del quale si varra' pure la Direzione delle costruzioni, previ accordi tra i due direttori. Il personale laureato specialista (ingegneri elettricisti) dipendera' dalla Direzione di artiglieria ed armamenti.