Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 4
Il servizio dei combustibili - compresa la confezione tecnica degli agglomerati - e quello delle dotazioni di rispetto degli apparati motori, nonche' dei materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli apparati motori - che saranno stabiliti con determinazione Ministeriale - sono affidati al reparto macchine dell'arsenale. La parte amministrativa-contabile e' affidata all'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali.