Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 5
Nulla e' variato all'organizzazione dei servizi viveri, vestiario, casermaggio, materie tessili, dotazioni delle mense, rifornimento consumi di carattere generale alle Regie navi ed agli Enti a terra di competenza della Direzione di commissariato. La stessa Direzione e' esonerata dal servizio combustibili e consumi occorrenti al funzionamento degli apparati motori e macchinari di qualsiasi genere a bordo ed a torre.