Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 6
A Spezia sono costituiti i seguenti parchi di materiale guerresco per la difesa costiera, per la difesa antiaerea e per l'armamento del naviglio mercantile: presso la Direzione d'artiglieria ed armamenti - parco delle artiglierie e delle ostruzioni; presso la Direzione delle torpedini e del munizionamento - parco delle armi subacquee. A Taranto i due parchi, riuniti in uno solo, sono costituiti presso la Direzione di artiglieria ed armamenti. Il materiale dei parchi e' a carico del gestore direzionale.