Regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 Art. 2
Nelle insegne, nei timbri e nei suggelli delle Autorita' e Amministrazioni statali e di quelle altre Autorita' e Amministrazioni la cui lingua d'ufficio e' la lingua dello Stato, e inoltre negli atti pubblici ed amministrativi redatti nella lingua ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi che sono indicati nella prima colonna degli elenchi allegati. Il nome indicato nella seconda colonna sara' aggiunto, fra parentesi, solo nei casi in cui le Autorita' e Amministrazioni predette lo ritengano opportuno per ragioni di pratica e comune intelligenza.