Regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 Art. 3
Nei timbri, nei suggelli, nelle insegne e nelle altre scritte esposte al pubblico dalle Autorita' e Amministrazioni che potranno eventualmente essere autorizzate ad avvalersi di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi indicati in tutte e due le colonne degli elenchi allegati. Il nome aggiunto nella seconda colonna deve tenere il secondo posto, fra parentesi, e non puo' essere scritto con caratteri piu' appariscenti di quelli del nome italiano.