Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 Art. 7
Agli effetti degli articoli 2 e 4 del presente decreto si intendono come ruoli corrispondenti, rispettivamente: quelli della scuola tecnica a quelli della scuola complementare, secondo il nuovo ordinamento, ed a quelli del corso inferiore dell'istituto tecnico; quelli della attuale scuola complementare a quelli del corso inferiore dell'istituto magistrale; quelli della scuola normale a quelli del corso superiore dell'istituto magistrale e a quelli del liceo femminile; quelli dell'istituto tecnico attuale a quelli del corso superiore dell'istituto tecnico, secondo il nuovo ordinamento, e a quelli del liceo scientifico; quelli degli istituti che conservano l'attuale denominazione a quelli degli istituti stessi secondo il nuovo ordinamento.