Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 Art. 8
Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche agli attuali capi d'istituto, in quanto siano mantenuti nell'ufficio direttivo o siano restituiti all'insegnamento. Essi non potranno assumere l'ufficio di Preside di un istituto non corrispondente a quello a cui sono attualmente preposti, se non quando siano abilitati, o si intendono abilitati a norma del precedente art. 6, all'insegnamento di una delle materie o di un gruppo di materie che si insegnano nell'istituto stesso.