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Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 · Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 — Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. (023U1413)

Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche agli attuali capi d'istituto, in quanto siano mantenuti nell'ufficio direttivo o siano restituiti all'insegnamento. Essi non potranno assumere l'ufficio di Preside di un istituto non corrispondente a quello a cui sono attualmente preposti, se non quando siano abilitati, o si intendono abilitati a norma del precedente art. 6, all'insegnamento di una delle materie o di un gruppo di materie che si insegnano nell'istituto stesso.