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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 103

In KraftAmtlicher Text

In ogni convitto e' istituito un collegio di vigilanza educativa, composto del rettore che lo presiede, del vice-rettore, di un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione e di due rappresentanti delle famiglie, residenti nella citta' sede del Convitto.