Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 103
In ogni convitto e' istituito un collegio di vigilanza educativa, composto del rettore che lo presiede, del vice-rettore, di un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione e di due rappresentanti delle famiglie, residenti nella citta' sede del Convitto.