Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 104
Il collegio di vigilanza e' convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente, per essere consultato intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale del convitto, e per discutere sui programmi degli insegnamenti interni obbliga tori e sulle tabelle biografiche dei convittori.