Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 105
L'economo disimpegna, seguendo le norme stabilite dal rettore, il servizio amministrativo e contabile del convitto e tiene il conto separato di ciascun convittore. La cauzione, che l'economo e' tenuto a prestare a norma dell' art. 132 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , e' fissata dal Consiglio d'amministrazione, in misura non inferiore a L. 2000. La cauzione deve essere prestata entro tre mesi dalla nomina ad economo, mediante deposito di numerario nella Cassa depositi e prestiti, o mediante vincolo di certificati nominativi di rendita sul debito pubblico dello Stato.