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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 106

In KraftAmtlicher Text

L'economo: prepara, secondo le direttive del rettore, il bilancio preventivo e presenta alla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo; riscuote tutte le entrate del convitto; esegue i pagamenti in base ai mandati emessi dal rettore; fa tutte le provviste, cosi' generali pel convitto, come particolari per i convittori; sorveglia e controlla l'esecuzione dei lavori occorrenti nel convitto; tiene in corrente e in perfetta regola tutti i registri di amministrazione del convitto e quelli per le spese particolari dei convittori.