Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 107
L'economo adempie il servizio di cassa, giusta le norme prescritte dal regolamento di contabilita'. Assiste alla verifica di cassa fatta dal rettore e ogni mese presenta la situazione di cassa. Ogni convitto deve essere provveduto di cassa forte. Il regolamento di contabilita' stabilisce quali siano i valori e i titoli che debbano essere custoditi nella cassa forte e i modi della custodia.