Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 108
Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi.
Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi.