Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 109

In KraftAmtlicher Text

L'economo provvede alle spese dei convittori nei limiti del deposito di cui all'art.

114. Quando il deposito sia esaurito, l'economo sospende qualsiasi anticipazione, salvo autorizzazione scritta del rettore, che in tal caso assume la diretta responsabilita' della spesa.