Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 109
L'economo provvede alle spese dei convittori nei limiti del deposito di cui all'art.
114. Quando il deposito sia esaurito, l'economo sospende qualsiasi anticipazione, salvo autorizzazione scritta del rettore, che in tal caso assume la diretta responsabilita' della spesa.