Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 110
Nei convitti ai quali sia assegnato un vice-economo, questi coadiuva l'economo nei modi che sono fissati dal rettore. Il vice-economo e' incaricato, in particolar modo, delle provviste giornaliere e della tenuta dei libri e dei registri di contabilita'. Al vice-economo non puo' essere affidato il servizio di cassa. Il vice-economo non presta cauzione. In caso di assenza dell'economo, il vice-economo puo' essere chiamato a sostituirlo, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione.