Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 111
E' fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.
E' fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.