Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 112
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Nel convitto sono ammessi convittori e semi convittori. Questi ultimi sono ammessi, di regola, soltanto per le scuole elementari e per gli istituti medi inferiori.