Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 114
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
La retta annuale da pagarsi dalle famiglie degli alunni e' stabilita dal Consiglio di amministrazione il quale determina altresi' la misura della quota fissa da versarsi anticipatamente per spese accessorie e personali. Per gli alunni che fruiscano di posti gratuiti la quota e' stabilita in misura non superiore alla meta', di quella fissata per gli altri convittori. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione della Giunta per l'istruzione media. All'uscita degli alunni dal convitto e' restituita alle famiglie quella parte della quota, che non sia stata ancora spesa.