Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 115
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Il Consiglio di amministrazione ha facolta' di graduare la retta per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e delle scuole elementari, o di istituire una retta unica per tutti gli alunni.