Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 132
Capo II. Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.
I convittori sono distribuiti in isquadre, secondo la loro eta' e le scuole che frequentano. Di regola, ogni squadra ha non piu' di venti alunni. Ciascuna squadra puo' essere intitolata dal nome di un antico alunno del convitto, che sia caduto in guerra o si sia segnalato negli studi superiori o nelle carriere civili o militari. Ogni squadra ha un capo squadra, che vi adempie gli obblighi che gli sono dettati dal rettore o dal vice rettore.