Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 119
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
L'obbligo del pagamento della retta e della quota fissa e' limitato al tempo di effettiva permanenza nel convitto per quei convittori che, pur essendo forniti del titolo richiesto per l'inscrizione ad una classe d'istituto d'istruzione media, non abbiano potuto esservi accolti per mancanza di posti disponibili, e percio' siano stati ritirati dalle famiglie.