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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 120

TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.

In KraftAmtlicher Text

La retta e la quota fissa sono dovute per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo terminato gli studi medi che si possano compiere nella sede, lasci nello stesso mese il convitto.