Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 120
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
La retta e la quota fissa sono dovute per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo terminato gli studi medi che si possano compiere nella sede, lasci nello stesso mese il convitto.