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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 121

TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.

In KraftAmtlicher Text

Se il giovine e' ammesso in convitto nella seconda meta' di un quadrimestre, la retta e la quota fissa del quadrimestre corrente sono ridotte alla meta'. Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, poi, l'esonero dal pagamento delle rette e quote quadrimestrali non scadute alle famiglie di quei giovani che, per gravi eccezionali circostanze, siano costretti a lasciare il convitto: puo' ordinare anche la restituzione delle rate di retta e di quota fissa gia' pagate per i mesi non incominciati alle famiglie dei giovani allontanati dal convitto per ragioni disciplinari o per malattia riconosciuta dal medico del convitto. Le famiglie dei convittori i quali, riprovati nell'esame autunnale, vengono immediatamente ritirati, sono tenute soltanto al pagamento del mese in corso.