Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 122
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Il convitto rimane aperto tutto l'anno; nessuna riduzione di retta e di quota fissa e', pertanto, accordata ai convittori che durante le vacanze autunnali o nel corso dell'anno si assentino temporaneamente, per qualsiasi motivo, dal convitto.